Art. 9

In vigore dal 25 giu 2004
L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III tramite i numeri menzionati nell'allegato IV.
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Art. 9 Regolamento (UE) 2004/1185 | Portale Normativo