Art. 4

In vigore dal 25 giu 2004
1.   I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo. 2.   Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (3).
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