Art. 2

In vigore dal 25 giu 2004
1.   La gara concerne un quantitativo massimo di 1 000 000 tonnellate di segala che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. 2.   Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 1 000 000 tonnellate di segala figurano nell'allegato I.
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