Art. 1

In vigore dal 25 giu 2004
La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato. I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente: — nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE, — nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE, — nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1184:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo