Art. 1
In vigore dal 25 giu 2004
La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.
I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:
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nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,
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nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,
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nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.
Storico versioni
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