Art. 2
In vigore dal 25 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).
(2) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 (GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3).
(3) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7).
(4) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.
(5) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 25 giugno 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina
Codice prodotto
Destinazione
Unità di misura
Ammontare delle restituzioni
0210 11 31 9110
P08
EUR/100 kg
59,50
0210 11 31 9910
P08
EUR/100 kg
59,50
0210 19 81 9100
P08
EUR/100 kg
59,50
0210 19 81 9300
P08
EUR/100 kg
59,50
1601 00 91 9120
P08
EUR/100 kg
21,50
1601 00 99 9110
P08
EUR/100 kg
16,50
1602 41 10 9110
P08
EUR/100 kg
32,00
1602 41 10 9130
P08
EUR/100 kg
19,00
1602 42 10 9110
P08
EUR/100 kg
25,00
1602 42 10 9130
P08
EUR/100 kg
19,00
1602 49 19 9130
P08
EUR/100 kg
19,00
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 27.3.2002, pag. 1) modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
P08
Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.
Storico versioni
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