Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 571/88 è così modificato:
In vigore dal 22 giu 2004
1)
all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, sono aggiunti i seguenti trattini:
«—
25 000 EUR per Malta,
—
200 000 EUR per Cipro,
—
500 000 EUR per l'Estonia e la Slovenia,
—
700 000 EUR per la Slovacchia,
—
1 100 000 EUR per la Repubblica ceca, la Lettonia e la Lituania,
—
2 000 000 EUR per l'Ungheria e la Polonia.»
2)
all'articolo 14, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione del progetto Eurofarm, è pari a 43,7 milioni di EUR per il periodo 2004-2006.
L'importo per il periodo 2007-2009 è fissato dall'autorità legislativa e di bilancio, su proposta della Commissione, sulla base delle nuove prospettive finanziarie in vigore per il periodo che ha inizio nel 2007.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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