Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 571/88 è così modificato:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 571/88 è così modificato:

In vigore dal 22 giu 2004
1) all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, sono aggiunti i seguenti trattini: «— 25 000 EUR per Malta, — 200 000 EUR per Cipro, — 500 000 EUR per l'Estonia e la Slovenia, — 700 000 EUR per la Slovacchia, — 1 100 000 EUR per la Repubblica ceca, la Lettonia e la Lituania, — 2 000 000 EUR per l'Ungheria e la Polonia.» 2) all'articolo 14, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione del progetto Eurofarm, è pari a 43,7 milioni di EUR per il periodo 2004-2006. L'importo per il periodo 2007-2009 è fissato dall'autorità legislativa e di bilancio, su proposta della Commissione, sulla base delle nuove prospettive finanziarie in vigore per il periodo che ha inizio nel 2007. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.»
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