Art. 2

In vigore dal 22 giu 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L', punto 1), si applica a decorrere dal 1o maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 2004. Per il Parlamento europeo Il presidente P. COX Per il Consiglio Il presidente J. WALSH (1)  Parere del Parlamento europeo del 21 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 giugno 2004. (2)  GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). (3)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1435 | Portale Normativo