Art. 6

In vigore dal 21 giu 2004
1.   In deroga all’, non occorre sottoporre a controllo il personale, prima che sia autorizzato ad accedere alle parti critiche delle zone sterili di un aeroporto, a condizione che detto personale sia scortato da un membro del personale già sottoposto a controllo e debitamente autorizzato. L’accompagnatore di scorta è responsabile di qualsiasi violazione della sicurezza da parte del personale accompagnato. 2.   In deroga all’, il personale già sottoposto a controllo che lascia provvisoriamente le parti critiche delle zone sterili di un aeroporto non deve essere sottoposto a controllo al suo ritorno, a condizione che sia stato costantemente sotto osservazione, in modo sufficiente a garantire che non introduca articoli vietati nelle parti critiche delle zone sterili.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2004/1138 | Portale Normativo