Art. 5

In vigore dal 21 giu 2004
Entro il 1o luglio 2009, qualora il bagaglio protetto a fini di sicurezza sia movimentato da personale non sottoposto a controllo, sono adottate misure atte a garantire che detto bagaglio non sia manomesso prima del caricamento a bordo dell’aeromobile.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2004/1138 | Portale Normativo