Art. 4

In vigore dal 21 giu 2004
1.   Tutto il personale, compresi gli equipaggi di volo, come pure gli oggetti da essi trasportati, è sottoposto a controllo prima di essere autorizzato ad accedere alle parti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), nella misura in cui esse costituiscano parti dell’aerostazione. 2.   Entro il 1o gennaio 2006 gli Stati membri adottano misure atte a garantire che tutto il personale, compresi gli equipaggi di volo, come pure gli oggetti da essi trasportati, sia sottoposto a controllo prima di essere autorizzato ad accedere alle parti di cui all’, paragrafo 1, lettera a). 3.   Entro il 1o luglio 2009 gli Stati membri adottano misure atte a garantire che tutto il personale, compresi gli equipaggi di volo, come pure gli oggetti da essi trasportati, sia sottoposto a controllo prima di essere autorizzato ad accedere alle parti di cui all’, paragrafo 1, lettera b).
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