Art. 2

In vigore dal 26 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 333/2004 (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 12). ALLEGATO Numero del gruppo Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o maggio al 30 giugno 2004 B1 100,0 15 100,0 16 100,0 17 100,0
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