Art. 1

In vigore dal 26 mag 2004
1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o maggio al 30 giugno 2004 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato. 2.   I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.
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