Art. 2
In vigore dal 26 mag 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 27 maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 333/2004 (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 12).
ALLEGATO
Numero del gruppo
Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o maggio al 30 giugno 2004
B1
100,0
15
100,0
16
100,0
17
100,0
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:1022:oj#art-2