Art. 1
In vigore dal 7 mag 2004
Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, il 3 e 4 maggio 2004 e trasmesse alla Commissione il 6 maggio 2004, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:953:oj#art-1