Art. 2
In vigore dal 7 mag 2004
Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1o giugno al 31 agosto 2004 e presentate dopo il 4 maggio 2004 e prima della data indicata nell'allegato II, sono respinte.
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