Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 mag 2004
Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, il 3 e 4 maggio 2004 e trasmesse alla Commissione il 6 maggio 2004, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I.
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