Art. 5
In vigore dal 29 apr 2004
1. Anteriormente alla data di cui all', paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle azioni nel settore dell'apicoltura iscritte nei programmi operativi nazionali nell'ambito degli obiettivi 1 e 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio (4).
2. Una stessa azione non può formare contemporaneamente oggetto di pagamenti nel quadro del regolamento (CE) n. 797/2004 e nel quadro di altri regimi di aiuto comunitari, in particolare nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (5).
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