Art. 4

In vigore dal 29 apr 2004
Contestualmente ai programmi apicoli, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un fascicolo concernente i relativi controlli. I controlli sono intesi a verificare il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti istituiti in virtù dei programmi apicoli presentati. I controlli vengono eseguiti a livello amministrativo e in loco. Gli organismi pagatori devono conservare prove sufficienti dei controlli eseguiti.
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