Art. 2

In vigore dal 29 apr 2004
1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il proprio programma apicolo anteriormente al 15 aprile del primo anno del triennio cui si riferisce il programma. Tuttavia, per il 2004, gli Stati membri comunicano il proprio programma entro il 15 maggio. 2.   Gli esercizi annuali del programma apicolo decorrono dal 16 ottobre di ogni anno al 15 ottobre dell'anno successivo. 3.   Le azioni dei programmi apicoli previste per ciascuno dei tre anni devono essere integralmente eseguite prima del 31 agosto dell'anno successivo. I relativi pagamenti devono essere effettuati nel corso dell'esercizio.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/917 | Portale Normativo