Art. 6

L'articolo 2, paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

In vigore dal 29 apr 2004
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell', paragrafo 1.
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