Art. 9
In vigore dal 29 apr 2004
Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:872:oj#art-9