Art. 6
L'articolo 2, paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
In vigore dal 29 apr 2004
a)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
b)
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:872:oj#art-6