Art. 33

Entrata in vigore

In vigore dal 21 apr 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004. Per il Parlamento europeo P. COX Il presidente Per il Consiglio D. ROCHE Il presidente (1)  GU C 32 del 5.2.2004, pag. 57. (2)  Parere del Parlamento europeo del 10 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2004. (3)  GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). (4)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1). (5)  GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32. (6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. (7)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. (8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. (9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. (10)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:851:oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo