Art. 33
Entrata in vigore
In vigore dal 21 apr 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.
Per il Parlamento europeo
P. COX
Il presidente
Per il Consiglio
D. ROCHE
Il presidente
(1) GU C 32 del 5.2.2004, pag. 57.
(2) Parere del Parlamento europeo del 10 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2004.
(3) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(4) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
(5) GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32.
(6) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(7) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(8) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(9) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(10) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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