Art. 33 · Entrata in vigore

Art. 33

Entrata in vigore

In vigore dal 21 apr 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004. Per il Parlamento europeo P. COX Il presidente Per il Consiglio D. ROCHE Il presidente (1)  GU C 32 del 5.2.2004, pag. 57. (2)  Parere del Parlamento europeo del 10 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2004. (3)  GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). (4)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1). (5)  GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32. (6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72. (7)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. (8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. (9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. (10)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
Storico versioni

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