Art. 29

Personale

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Il personale del Centro è soggetto ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee. 2.   Nei confronti del proprio personale, il Centro esercita i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina. 3.   Si incoraggia, nel rispetto delle disposizioni vigenti, il distacco a tempo determinato presso il Centro di esperti in materia di sanità pubblica, tra cui epidemiologi, per l'espletamento di determinati compiti specifici del Centro.
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Art. 29 Regolamento (UE) 2004/851 — Personale | Portale Normativo