Art. 5

In vigore dal 21 apr 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004. Per il Parlamento europeo Il Presidente P. COX Per il Consiglio Il Presidente D. ROCHE (1)  Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 aprile 2004. (2)  GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1). (3)  GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1. (4)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1. (5)  GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 1.
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