Art. 5
In vigore dal 21 apr 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX
Per il Consiglio
Il Presidente
D. ROCHE
(1) Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 aprile 2004.
(2) GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1).
(3) GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1.
(4) GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1.
(5) GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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