Art. 2
L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1655/2000 è modificato come segue:
In vigore dal 21 apr 2004
1)
Il titolo «Durata della terza fase e risorse di bilancio» è sostituito dal titolo «Durata della terza fase e finanziamento»;
2)
I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'applicazione di LIFE avviene per fasi. La terza fase inizia il 1o gennaio 2000 e si conclude il 31 dicembre 2004. La dotazione finanziaria per l'attuazione della terza fase riguardante il periodo 2000-2004 è stabilita a 649,9 milioni di EUR.
2. Il finanziamento destinato alle azioni previste nel presente regolamento è oggetto di un'iscrizione di stanziamenti annuali nel bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio nei limiti delle prospettive finanziarie.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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