Art. 6

Assicurazione della responsabilità per i passeggeri, i bagagli e le merci

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Per la responsabilità riguardo ai passeggeri, la copertura assicurativa minima ammonta a 250 000 DSP per passeggero. Tuttavia, per le operazioni non commerciali con aeromobili di MTOM pari o inferiore a 2 700 kg gli Stati membri possono stabilire un livello di copertura assicurativa minima inferiore, purché tale copertura sia almeno pari a 100 000 DSP per passeggero. 2.   Per la responsabilità riguardo ai bagagli, la copertura assicurativa minima ammonta a 1 000 DSP per passeggero nelle operazioni commerciali. 3.   Per la responsabilità riguardo alle merci, la copertura assicurativa minima ammonta a 17 DSP per chilogrammo nelle operazioni commerciali. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano per quanto riguarda i voli sopra il territorio degli Stati membri effettuati da vettori aerei non comunitari e da esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, che non implichino un atterraggio in tale territorio o un decollo dallo stesso. 5.   Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere modificati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali ne indichino la necessità.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2004/785 — Assicurazione della responsabilità per i passeggeri, i bagagli e le merci | Portale Normativo