Art. 2
Ambito d'applicazione
In vigore dal 21 apr 2004
1. Il presente regolamento si applica a tutti i vettori aerei e a tutti gli esercenti di aeromobili che effettuino voli all'interno del territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato, a destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano.
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
agli aeromobili di Stato di cui all', lettera b), della convenzione internazionale per l'aviazione civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;
b)
agli aeromobili con un MTOM inferiore a 20 kg;
c)
alle macchine volanti con decollo mediante rincorsa (inclusi parapendii e deltaplani entrambi a motore);
d)
ai palloni frenati (ancorati al suolo);
e)
ai cervi volanti;
f)
ai paracadute (compresi i paracadute ascensionali);
g)
agli aeromobili inclusi gli alianti, con un MTON inferiore a 500 kg, e agli ultraleggeri che:
—
sono utilizzati per scopi non commerciali, oppure
—
sono utilizzati per corsi di pilotaggio a livello locale senza attraversamento delle frontiere internazionali,
nella misura in cui ciò riguarda gli obblighi assicurativi previsti dal presente regolamento relativamente ai rischi di guerra e terrorismo.
3. Resta inteso che l'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale è situato detto aeroporto.
4. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi previsti dalla dichiarazione comune resa dai ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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