Art. 11

Entrata in vigore

In vigore dal 21 apr 2004
Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004. Il Presidente del Comitato delle regioni Il Presidente P. COX Per il Consiglio Il Presidente D. ROCHE (1)  GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 193.. (2)  GU C 95 del 23.4.2003, pag. 16. (3)  Parere del Parlamento europeo del 13 maggio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 5 dicembre 2003 (GU C 54 E del 2.3.2004, pag. 40), posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2004. (4)  GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38. (5)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1. (6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (7)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
Storico versioni

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Art. 11 Regolamento (UE) 2004/785 — Entrata in vigore | Portale Normativo