Art. 11
Entrata in vigore
In vigore dal 21 apr 2004
Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.
Il Presidente del Comitato delle regioni
Il Presidente
P. COX
Per il Consiglio
Il Presidente
D. ROCHE
(1) GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 193..
(2) GU C 95 del 23.4.2003, pag. 16.
(3) Parere del Parlamento europeo del 13 maggio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 5 dicembre 2003 (GU C 54 E del 2.3.2004, pag. 40), posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2004.
(4) GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38.
(5) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(7) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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