Art. 11 · Entrata in vigore

Art. 11

Entrata in vigore

In vigore dal 21 apr 2004
Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004. Il Presidente del Comitato delle regioni Il Presidente P. COX Per il Consiglio Il Presidente D. ROCHE (1)  GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 193.. (2)  GU C 95 del 23.4.2003, pag. 16. (3)  Parere del Parlamento europeo del 13 maggio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 5 dicembre 2003 (GU C 54 E del 2.3.2004, pag. 40), posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2004. (4)  GU L 194 del 18.7.2001, pag. 38. (5)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1. (6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (7)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
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