Art. 7

In vigore dal 30 mar 2004
1.   Ogni venerdì, a partire dalle ore 13.00, gli Stati membri comunicano, mediante telefax alla Commissione, in relazione al periodo precedente: a) le domande di titoli d'esportazione di cui all' presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando se rientrano o no nell'ambito di applicazione dell'; b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il mercoledì precedente, ad eccezione dei titoli rilasciati immediatamente in forza dell'; c) nel caso di cui all', paragrafo 6, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente. 2.   La comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve recare: a) il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all', paragrafo 3; b) la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria, qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione; c) il tasso della restituzione applicabile; d) l'importo totale in euro della restituzione prefissata per categoria. 3.   Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, il numero e la quantità di titoli d'esportazione non utilizzati. 4.   Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, comprese quelle recanti l'indicazione «nulla», vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato II.
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