Art. 3
In vigore dal 30 mar 2004
1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.
2. Può richiedere un titolo d'esportazione la persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore delle uova. Non può tuttavia presentare domande il commerciante al dettaglio o il ristoratore che venda i propri prodotti al consumatore finale.
3. I titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.
4. Qualora le domande di titoli d'esportazione vertano su quantitativi e/o su spese che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente, tenuto conto dei limiti di cui all', paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2771/75, e/o le relative spese durante il periodo considerato, la Commissione può:
a)
fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;
b)
respinge le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;
c)
sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75. In tal caso, le domande di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.
Queste misure possono essere differenziate per categoria di prodotti e per destinazione.
5. Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la richiesta non è stata soddisfatta.
6. In deroga al paragrafo 3, l'operatore può ritirare la domanda di titolo nel corso degli undici giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, se tale percentuale è inferiore all'80 %. L'operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:
—
o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata,
—
o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del normale giorno di rilascio per la settimana in questione.
7. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può fissare, per il rilascio dei titoli d'esportazione, un giorno diverso dal mercoledì qualora non sia possibile rispettare tale giorno.
Storico versioni
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