Art. 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

In vigore dal 19 feb 2004
a) per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme orali di assistenza; b) per «fondi» si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro: i) contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; ii) depositi presso istituti finanziari o altri enti, saldi di conti, debiti e titoli di debito; iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi; iv) interessi, dividendi o altri redditi da capitale o ratei attivi; v) credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; vi) lettere di credito, polizze di carico, atti di cessione; vii) documenti comprovanti partecipazioni in fondi o risorse finanziarie; viii) qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione; c) per «congelamento dei fondi» si intende il blocco preventivo di qualsiasi movimento, trasferimento, alterazione, utilizzo o operazione attinente ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; d) per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; e) per «congelamento delle risorse economiche» si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/314 — Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: | Portale Normativo