Art. 3
È vietato:
In vigore dal 19 feb 2004
a)
vendere, fornire, trasferire o esportare, consapevolmente e deliberatamente, direttamente o indirettamente, attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna e figuranti nell'allegato I, originarie o meno della Comunità e destinate a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;
b)
concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;
c)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;
d)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui alle lettere a), b) o c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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