Art. 1
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
In vigore dal 19 feb 2004
a)
per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme orali di assistenza;
b)
per «fondi» si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:
i)
contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
ii)
depositi presso istituti finanziari o altri enti, saldi di conti, debiti e titoli di debito;
iii)
titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;
iv)
interessi, dividendi o altri redditi da capitale o ratei attivi;
v)
credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
vi)
lettere di credito, polizze di carico, atti di cessione;
vii)
documenti comprovanti partecipazioni in fondi o risorse finanziarie;
viii)
qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione;
c)
per «congelamento dei fondi» si intende il blocco preventivo di qualsiasi movimento, trasferimento, alterazione, utilizzo o operazione attinente ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
d)
per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
e)
per «congelamento delle risorse economiche» si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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