Art. 1
Ai fini del presente regolamento:
In vigore dal 26 gen 2004
per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o competenze di funzionamento o servizi di consulenza; l'«assistenza tecnica» comprende le forme verbali di assistenza.
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