Art. 4
In vigore dal 26 gen 2004
1. In deroga alle disposizioni degli , le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato possono autorizzare il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica pertinenti a:
a)
equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Comunità;
b)
materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;
c)
attrezzature e materiale impiegati per le operazioni di sminamento.
2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.
Storico versioni
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