Art. 4

In vigore dal 26 gen 2004
1.   In deroga alle disposizioni degli , le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato possono autorizzare il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica pertinenti a: a) equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Comunità; b) materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e delle Nazioni Unite; c) attrezzature e materiale impiegati per le operazioni di sminamento. 2.   Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2004/131 | Portale Normativo