Art. 1 · Ai fini del presente regolamento:

Art. 1

Ai fini del presente regolamento:

In vigore dal 26 gen 2004
per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o competenze di funzionamento o servizi di consulenza; l'«assistenza tecnica» comprende le forme verbali di assistenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:131:oj#art-1