Art. 6

In vigore dal 22 dic 2003
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003. Per il Parlamento europeo Il Presidente P. COX Per il Consiglio Il Presidente A. MATTEOLI (1)  GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 230. (2)  GU C 221 del 17.9.2002, pag. 84. (3)  Parere del Parlamento europeo del 12 febbraio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 28 marzo 2003 (GU C 214 E del 9.9.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 dicembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003. (4)  GU C 241 del 29.8.1994, pag. 361. (5)  Decisione 96/191/CE del Consiglio, del 26 febbraio 1996 (GU L 61 del 12.3.1996, pag. 31). (6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (7)  GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1). (8)  GU 70 del 6.8.1962, pag. 2005/62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/92 (GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1). (9)  I punti disponibili per il 2004 sono indicati nell'allegato I. (10)  Regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che stabilisce misure dettagliate relative al sistema di diritti di transito (ecopunti) per automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 20). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2000 del Consiglio (GU L 241 del 26.09.2000, pag. 18). (11)  I punti disponibili per il 2005 e il 2006 sono indicati nell'allegato I. ALLEGATO I Punti disponibili per il 2004, il 2005 e il 2006 Anno Punti per i 15 paesi UE 2004 6 593 487 2005 6 246 462 2006 5 899 436 ALLEGATO II CALCOLO E GESTIONE DEI PUNTI 1. Per ogni automezzo pesante che attraversa il territorio austriaco verso qualsiasi direzione devono essere presentati dal conducente, ad ogni passaggio alla frontiera, i seguenti documenti: a) un documento dal quale risulti il valore COP per l'emissione di NOx; b) una carta punti in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti. In relazione alla lettera a): Per gli automezzi pesanti EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 immatricolati dopo il 1o ottobre 1990 il documento attestante il valore COP deve consistere o in un certificato rilasciato dall'autorità competente in cui sia indicato un valore COP omologato per le emissioni di NOx oppure in un certificato di omologazione in cui siano indicati la data di omologazione e i valori misurati. In quest'ultimo caso, il valore COP si calcola in base al valore d'omologazione maggiorato del 10 %. Il valore calcolato per un veicolo, una volta fissato, non può più essere modificato per l'intera durata di vita del veicolo stesso. Per gli automezzi pesanti immatricolati anteriormente al 1o ottobre 1990 e per quelli per i quali non esiste alcun certificato viene fissato un valore COP di 15,8 g/kWh. In relazione alla lettera b): La carta punti/ecopiastrina contiene un determinato numero di punti utilizzati in funzione del valore COP secondo le seguenti modalità: 1) Ogni g/kWh di emissione di NOx, calcolato conformemente alla lettera a), vale un punto. 2) I decimali di valori di emissione di NOx vengono arrotondati per eccesso al numero intero immediatamente superiore, se pari o superiori a 0,5, e altrimenti per difetto. 2. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2 calcola, ad intervalli trimestrali, il numero di viaggi e i valori medi di emissione di NOx degli automezzi pesanti e compila statistiche suddivise per nazionalità.
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