Art. 3

In vigore dal 22 dic 2003
1.   Per i viaggi che comportano il transito di merci su strada attraverso l'Austria si applica, fatte salve le disposizioni del presente articolo, il regime stabilito per i viaggi effettuati per proprio conto o per conto terzi dalla prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada (8) e dal regolamento (CEE) n. 881/92. 2.   Dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, per promuovere l'uso di automezzi pesanti rispettosi dell'ambiente per quanto riguarda il traffico di transito attraverso l'Austria, si applicano le seguenti disposizioni: a) il transito di automezzi pesanti che, altrimenti, utilizzerebbero 5 punti o meno non è soggetto al sistema provvisorio di punti; b) il transito di automezzi pesanti che utilizzano 6, 7 o 8 punti è soggetto al sistema provvisorio di punti (9); c) il transito di automezzi pesanti che utilizzano più di 8 punti è vietato, tranne che per tali utomezzi pesanti immatricolati in Grecia e per taluni veicoli altamente specializzati che presentano costi elevati ed hanno una lunga durata di vita economica; d) le emissioni complessive di NOx degli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria sono stabilite conformemente ai valori per l'anno in questione indicati nell'allegato I; e) il valore complessivo delle emissioni di NOx attribuibili agli automezzi pesanti è determinato sulla base del precedente sistema di ecopunti quale definito nel protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 1994. Conformemente a tale sistema, ogni automezzo pesante in transito attraverso l'Austria necessita di un determinato numero di punti corrispondente al suo valore di emissioni di NOx [valore autorizzato in base alla conformità della produzione (COP) o desunto dall'omologazione]. I criteri di calcolo e di gestione di tali punti sono enunciati nell'allegato II; f) l'Austria rilascia e mette a disposizione in tempo utile, per gli automezzi pesanti che transitano sul suo territorio, il numero di punti necessario alla gestione del sistema provvisorio di punti conformemente all'allegato II; g) le emissioni complessive annue di NOx sono indicate nell'allegato I e sono gestite e ripartite dalla Commissione fra gli Stati membri secondo gli stessi principi applicabili al sistema degli ecopunti nel 2003, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione (10); h) la riassegnazione di punti della riserva comunitaria è ponderata in base ai criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3298/94 e in particolare in base all'utilizzazione effettiva dei punti assegnati agli Stati membri e alle esigenze specifiche dei trasportatori che transitano attraverso l'Austria sull'asse Lindau-Bregenz-St. Margarethen (corridoio di Hörbranz-Transit). 3.   In caso di mancata adozione della proposta «Eurobollo» sulla tariffazione dell'uso delle infrastrutture entro il 31 dicembre 2004, tutte le disposizioni di cui al paragrafo 2 resteranno in vigore per un altro anno e, se tale proposta non è adottata entro il 31 dicembre 2005, per un secondo periodo di un anno al massimo (11). Dopo il 2006 non è applicato alcun sistema provvisorio di punti. 4.   La Commissione gestisce il sistema provvisorio di punti in base alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 3298/94. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all', paragrafo 2, adotta, se necessario, altre misure concernenti le modalità procedurali relative al sistema provvisorio di punti, alla loro ripartizione e alle questioni tecniche connesse all'applicazione del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2003:2327:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Regolamento (UE) 2003/2327 | Portale Normativo