Art. 4

In vigore dal 22 dic 2003
1.   Per tutto il periodo di applicazione delle disposizioni di cui all', paragrafo 2 e, se del caso, all', paragrafo 3, gli Stati membri, nel quadro della cooperazione reciproca, adottano, qualsiasi misura necessaria compatibile con il trattato contro ogni uso improprio del sistema provvisorio di punti. 2.   Le decisioni della Commissione adottate ai sensi dell', paragrafo 2, sono coerenti con una politica dei trasporti sostenibile definita per la regione alpina nel suo complesso. 3.   Ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità austriache non è consentito effettuare trasporti internazionali di merci per viaggi che non comprendano né il carico né lo scarico delle merci in Austria. Tuttavia, tutti i viaggi di questo tipo che comportano il transito attraverso l'Austria sono soggetti alle disposizioni dell'. 4.   Per quanto necessario, i metodi di controllo, compresi i sistemi elettronici inerenti all'attuazione dell', sono decisi secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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