Art. 31

Reti

In vigore dal 19 dic 2003
Durante la pesca selettiva di una o più specie elencate nell'allegato X, non possono essere tenute a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all'. Tuttavia, le navi che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e non siano disponibili per un impiego immediato, cioè: a) le reti siano staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da salpamento o da strascico; e b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte siano fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.
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Art. 31 Regolamento (UE) 2003/2287 — Reti | Portale Normativo