Art. 29

Taglia minima dei pesci

In vigore dal 19 dic 2003
I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO, la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato XII, non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare. Se le catture di pesci sotto misura superano in talune zone di pesca il 10 % del quantitativo totale, la nave si sposta di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della cala prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente a una specie per la quale si applicano le disposizioni in materia di taglia minima, e che non raggiunge la taglia corrispondente stabilita nell'allegato XII, è considerato proveniente da un pesce sotto misura. SEZIONE 3 Misure di controllo
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Art. 29 Regolamento (UE) 2003/2287 — Taglia minima dei pesci | Portale Normativo