Art. 30
Giornale di bordo e piano di magazzinaggio
In vigore dal 19 dic 2003
1. I comandanti delle navi si conformano agli del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di bordo le informazioni elencate nell'allegato XIII del presente regolamento.
2. Entro il giorno 15 di ogni mese, gli Stati membri notificano alla Commissione su supporto informatico i quantitativi di stock di cui all'allegato XIV sbarcati nel corso del mese precedente e comunicano tutte le informazioni ricevute ai sensi degli del regolamento (CEE) n. 2847/93.
3. Il comandante di una nave comunitaria tiene, per le catture delle specie elencate nell'allegato ID:
a)
un giornale di bordo in cui è riportata la produzione cumulativa, per specie e per prodotto trasformato; oppure
b)
un piano di magazzinaggio dei prodotti trasformati in cui è indicata l'ubicazione, per specie, dei prodotti che si trovano nelle stive.
4. Il comandante presta l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e dei prodotti trasformati conservati a bordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2003:2287:oj#art-30