Art. 30

Giornale di bordo e piano di magazzinaggio

In vigore dal 19 dic 2003
1.   I comandanti delle navi si conformano agli del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di bordo le informazioni elencate nell'allegato XIII del presente regolamento. 2.   Entro il giorno 15 di ogni mese, gli Stati membri notificano alla Commissione su supporto informatico i quantitativi di stock di cui all'allegato XIV sbarcati nel corso del mese precedente e comunicano tutte le informazioni ricevute ai sensi degli del regolamento (CEE) n. 2847/93. 3.   Il comandante di una nave comunitaria tiene, per le catture delle specie elencate nell'allegato ID: a) un giornale di bordo in cui è riportata la produzione cumulativa, per specie e per prodotto trasformato; oppure b) un piano di magazzinaggio dei prodotti trasformati in cui è indicata l'ubicazione, per specie, dei prodotti che si trovano nelle stive. 4.   Il comandante presta l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e dei prodotti trasformati conservati a bordo.
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