Art. 15
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
In vigore dal 19 dic 2003
È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, a meno che le catture siano state effettuate dalle navi di un paese terzo che dispone di un contingente e tale contingente non sia stato ancora esaurito.
CAPITOLO IV
REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI COMUNITARIE
Storico versioni
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