Art. 18
In vigore dal 19 dic 2003
Obbligo di possedere una licenza e un permesso speciale di pesca.
1. In deroga all'articolo 28 ter del regolamento (CE) n. 2847/93, le navi norvegesi di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall'obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca.
2. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono tenuti a bordo. Le navi registrate nelle Isole Faerøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.
3. Le navi dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 2003 possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno 2004 fino a quando non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato, l'elenco delle navi autorizzate a pescare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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